Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
- se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
- se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- se avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un Ente pubblico estero o da un Ente internazionale, o il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione.
Per il riacquisto o la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana, in base alle norme indicate, l’ex connazionale deve rivolgersi all’Ufficio Nascite – Cittadinanza.
Pagina aggiornata il 02/11/2023