COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
REGOLAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1.Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di forniture e servizi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 384/2001. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
3. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alle gare d’appalto proceduralizzate secondo la legislazione comunitaria, il D.Lgs. n. 358/1992, il D.Lgs. n. 157/1995, il D.P.R. n. 573/1994 nonché all’adesione alle convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/1999.
Art. 2 – Limiti di applicazione
1.Il ricorso all’esecuzione in economia per forniture e servizi è ammesso fino all’importo di 100.000 euro IVA esclusa (art. 11, DPR n. 384/2001).
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Pagina aggiornata il 09/11/2023