COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
Art. 1
OGGETTO E FINALITA’
1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all’Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati da altre Amministrazioni pubbliche o da gestori ed esercenti di Servizi pubblici, nonché da privati che accettano autocertificazioni.
2. I controlli effettuati dai Servizi dell’Amministrazione sulle autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte nell’ambito di propri procedimenti amministrativi, ed i riscontri effettuati per altri soggetti sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione all’ottenimento di benefici o provvedimenti.
Art. 2
DEFINIZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
1. Per autocertificazioni si intendono le dichiarazioni, anche inserite in istanze inoltrate alla Pubblica Amministrazione, prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, degli stati, qualità e fatti elencati nell’art. 46 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modificato con DLgs 23 gennaio 2002 n. 10, e sottoscritte dall’interessato con le modalità richiamate nell’art. 3 del presente regolamento. Non sono sostituibili con autocertificazione, come ribadito dall’art. 49 del citato Testo Unico, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme dell’Unione Europea, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni delle normative di settore.
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Pagina aggiornata il 09/11/2023