ISTITUZIONE DELLA TASSA
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall’art. 2, terzo comma del DPR 10.09.1992, n. 915 è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall’art. 68 e segg.del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.
Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall’art. 39, comma 1 della legge 22.02.1994, n. 146, siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità, nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell’art. 3 del DPR 10.09.1982, n. 915.
Resta salva la facoltà del Comune di disciplinare, nell’ambito del regolamento di cui all’art. 8, secondo comma, del DPR 915/82, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all’art. 39, comma 1 della legge 22.02.1994, n. 146, al gestore del servizio pubblico. In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa, come previsto dall’art. 58 e seguenti del D.LGS 15.11.1993, n. 507
Pagina aggiornata il 09/11/2023