Descrizione
Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono
previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi
a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di
quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente: per le elezioni
europee, nell’ambito dell’intero territorio nazionale; per le elezioni comunali, nell’ambito del
comune del quale si è elettori.
L’elettore interessato deve far pervenire un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore
dimora , un recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.