Descrizione
Con un comunicato del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha prorogato il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN (codice identificati nazionale) che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
Si tratta della procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del DL del 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2023, collegato alla BDSR (Banca Dati delle Strutture ricettive).
Si evidenzia inoltre che:
- l'individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN;
- il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
Entra in funzione la cd. BDSR, come previsto dall'art.13-quater comma 4 del decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019.
Come richiedere il CIN
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è richiedibile attraverso il portale telematico BDSR del Ministero del Turismo, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell'art. 13-ter del DL 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.
Le funzionalità
I titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (alberghiere o extra-alberghiere) potranno ottenere il CIN attraverso le seguenti funzionalità messe a disposizione dalla BDSR:
- accesso tramite identità digitale;
- presentazione in via telematica dell'istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al dpr 445/2000, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 145/2023;
- integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura in conformita' all'allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 06/06/2024;
- comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti.
Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l'utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.
NB - Si potrà ottenere il CIN, solo nel caso in cui gli immobili sono muniti di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili, del monossido di carbonio e di estintori portatili.
Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del DL 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale (avvenuto, appunto, il 3 settembre 2024, pertanto dal 2 novembre 2024). L’acquisizione del CIN è obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ dedicate.
Sanzioni
Questo il quadro delle sanzioni applicabili solo dal 60esimo giorno succesivo alla pubblicazione in GU dell'Avviso attestante l'entrata in vigore della BDSR (quindi dal 2 novembre 2024):
- la mancata esposizione del CIN comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro;
- per chi affitta senza codice, la multa prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;
- i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l'installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una multa che va da 600 a 6.000 euro;
- chi affitta ai turisti più di quattro immobili senza aver prima presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rischia una sanzione tra 2.000 e 10.000 euro.
Le disposizioni dell'art.13-ter DL 145/2023
L'art.13-ter DL 145/2023 dispone che, "fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
Inoltre, "i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti".
Informazioni sul CIN
Per informazioni di carattere generale sul CIN – Codice Identificativo Nazionale per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
- Numero dedicato BDSR (attivo fino a venerdì 6 settembre 2024): Tel. 06.170179245
- Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910
- E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it, urp@ministeroturismo.gov.it