» Cosa è l’ imposta di soggiorno
Il Comune di Gaiole in Chianti, per la promozione delle attività turistiche sul territorio, istituisce una propria imposta di soggiorno, ai sensi dell’articolo 4 del D.LGS 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d’inadempimento. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno solare. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall’art.1 comma 2 lettera c della Legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’imposta è corrisposta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui al precedente comma 2, ubicate nel territorio del Comune di Gaiole in Chianti.
Dal 1° marzo 2019 è attivo il portale telematico della Regione Toscana per gli adempimenti previsti dall’art.70 della Legge regionale n. 86/2016.
http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
Sotto riportiamo le indicazioni regionale relative ai nuovi adempimenti per le locazioni turistiche.
Nuovo_adempimento_2019_locazioni_turistiche
Di seguito è allegata la modulistica relativa all’Imposta di Soggiorno in vigore dal 4 Aprile 2012 nel Comune di Gaiole in Chianti.
Si informano gli interessati che possono reperire i blocchettari per le quietanze di pagamento della medesima presso l’ufficio tributi del Comune di Gaiole in Chianti.
Pagina aggiornata il 06/11/2023