IC.I.: NON SI PAGA L’ABITAZIONE PRINCIPALE
L’articolo 1 del Decreto Leggen. 93/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008, ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le abitazioni principali in cui si ha la residenza anagrafica. Per effetto della citata normativa, l’esenzione è stata estesa altresi:
- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli immobili regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle Case Popolari – IACP – ovvero, dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’ art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (vedi risoluzione del Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – n. 12/DF del 5 giugno 2008).
L’esenzione si estende anche: - all’abitazione di proprietà del soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
La suindicata normativa statale ha altresi riconosciuto l’esenzione anche per le abitazioni assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge sopra richiamato.
A tale riguardo si specifica che nel Comune di Siena si considerano abitazioni principali:
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa o reciprocamente) purchè il soggetto a cui è stata concessa l’abitazione abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;
- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate (intendendosi come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione).
L’esenzione per i casi sopra illustrati si estende alle unità immobiliari utilizzate dal contribuente come pertinenze dell’abitazione principale.
N.B.: sono escluse dall’esenzione tutte le unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati in A1 – A8 – A9.
Per maggiori approfondimenti sul citato Decreto – Legge come sopra convertito , consultare il file pdf scaricabile in questa pagina. Si informa altresì che chiarimenti in merito alla normativa in questione sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – con risoluzione n. 12/DF del 5.6.2008,e conrisoluzione n. 1/DF del 4.3.2009,anch’esse scaricabili nella sezione dedicata agli allegati.
Per coloro che non beneficiano della esenzione ICI, nonchè per acquisire ulteriori informazioni in merito alle vigenti disposizioni del Comune di Siena per l’anno 2010, si invita a voler consultare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 9/03/2010 inerente le aliquote e detrazione di Imposta per l’anno 2010 oltrechè il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, come modificato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2010. Gli elaborati sono anch’essi scaricabili all’interno della Sezione “Regolamento e aliquote 2010”.
Nella deliberazione consiliare n. 37 del 9/03/2010 è possibile anche acquisire le dovute informazioni in merito alle comunicazioni che i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 31/12/2010 per le fattispecie stabilite espressamente nel citato provvedimento.
Pagina aggiornata il 06/11/2023