L’ordinamento italiano disciplina il cognome spettante al figlio nel seguente modo:
- il figlio nato da genitori uniti in matrimonio assume il cognome del padre o di entrambi se di comune accordo
- il figlio riconosciuto (concepito tra persone non coniugate tra loro) assume il cognome secondo i seguenti criteri:
- assume il cognome della madre, se è l’unico genitore che riconosce il figlio
- assume il cognome del padre, se è l’unico genitore che riconosce il figlio
- assume il cognome del padre e della madre se di comune accordo e se riconosciuto da entrambi
- il cognome ed il nome è attribuito dall’ufficiale dello Stato Civile, se il neonato non è riconosciuto da nessun genitore
- per il bambino indicato al punto 4), successivamente riconosciuto, il cognome dello stesso è determinato in base ai criteri descritti ai punti 1), 2), 3).
Invece, nell’ipotesi che il figlio riconosciuto sia maggiorenne, al medesimo è data la facoltà di scelta del cognome.
Le precedenti modalità di attribuzione del cognome si applicano anche quando i genitori del figlio non sono italiani e non richiedono un modo diverso per l’attribuzione del cognome al figlio. In tal caso, il cognome dello stesso sarà determinato sulla base della rispettiva legge nazionale (art. 24 della Legge 218/1995) , nonché alle Convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri
Per i figli a cui è stato attribuito il solo cognome paterno
nel caso in cui i genitori, di comune accordo, vogliono aggiungere il cognome materno al figlio, devono presentare richiesta alla Prefettura, attraverso il modulo e gli allegati reperibili sul sito stesso.
Il decreto rilasciato dalla Prefettura, deve essere presentato da uno o entrambi i genitori presso gli ufficio Nascite e Cittadinanza dello Stato Civile del Comune di residenza
Per i nuovi nati
Solo contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori di comune accordo, possono dare entrambi i cognomi paterno e materno al figlio.
Se i genitori non sono italiani, l’attribuzione del nome e cognome segue le leggi dello Stato di appartenenza.
Non occorre specifica modulistica e non è prevista marca da bollo.
Figlio naturale già riconosciuto dalla madre
Il figlio minorenne riconosciuto dal padre dopo la madre, oppure per paternità giudizialmente accertata, assume il cognome del padre per determinazione del Giudice del Tribunale per i Minorenni, di norma come segue:
- assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre;
- assume il cognome del padre in sostituzione di quello della madre;
- non assume il cognome del padre, mantiene il solo cognome della madre.
Il figlio maggiorenne riconosciuto dal padre, dopo la madre, oppure per paternità giudizialmente accertata, assume il cognome del padre per sua scelta resa all’ufficiale dello stato civile, di solito nei seguenti modi:
- assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre;
- assume il cognome del padre in sostituzione di quello della madre;
- non assume il cognome del padre, mantiene il solo cognome della madre.
Figlio adottato
Il minorenne per effetto dell’adozione legittimante acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed assume il cognome del padre adottivo (art.27 L.184/1983 e successive modificazioni).
L’adottato minorenne assume il cognome della madre adottiva se l’adozione è disposta nei confronti della donna separata (art. 25, comma 5 L.184/1983 e successive modificazioni).
Il minore adottato in casi particolari
Il minorenne che si trova in condizioni particolari (art. 44 L.184/1983), per il quale è pronunciata l’adozione, assume di norma il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
Anche per i minorenni si applica la norma di carattere generale (art. 299 codice civile) sia nel caso che l’adottato possieda lo status di figlio legittimo sia che possieda lo status di figlio naturale riconosciuto da uno o da entrambi i genitori.
Il figlio naturale non riconosciuto dai genitori, assume solo il cognome dell’adottante;
Il figlio naturale riconosciuto successivamente all’adozione, non assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto.
Quando l’adottante è la moglie del padre dell’adottato (art. 44 lettera b, L.184/1983), lo stesso non modifica il proprio cognome (art. 299 co.4 c.c.) .
Se l’adozione è compiuta da “donna maritata”, cioè vedova del padre dell’adottato, l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio (art. 299 co.1 c.c.).
La persona maggiorenne che sia adottata, assume il cognome dell’adottante (art. 299 del codice civile), secondo i criteri esplicitati per il minorenne adottato nei casi particolari.
Adozione del maggiorenne straniero
Il figlio adottivo straniero, maggiorenne, non assume per l’ordinamento italiano il cognome dell’adottante (art. 299 codice civile), fino a quando non ottenga la cittadinanza italiana, dovendosi applicare, allo stesso, fino a tale momento, le leggi dello Stato di appartenenza (art. 24 Legge 31.5.1995, n. 218), relativamente ai diritti che attengono alla personalità.
Pagina aggiornata il 02/11/2023