STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE GAIOLE IN
CHIANTI”
DENOMINAZIONE — DURATA —SCOPO-PATRIMONIO
Art. 1 – DENOMINAZIONE
costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile, l’Associazione denominata: «COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE GAIOLE IN CHIANTI». L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali. L’Associazione ha sede in Comune di Gaiolc in Chianti (SI), presso il Palazzo Municipale, in Via Ricasoli 5. La durata dell’Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 12, è a tempo indeterminato.
Art. 2 – SCOPO
Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l’associazione ha per oggetto la “Realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile” di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’il dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.
L’obiettivo dell’associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari. L’Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi; promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria; è autonoma e controllata dai propri membri.
L’Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle
indicate dal contratto di diritto privato di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte
inoltre nelle Regole Operative del GSE S.p.a. approvate con Decreto direttoriale del M.A.S.E. n. 22 del 23.02.2024.
L’Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:
- stimolo all’ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell’uso di energia da fonti rinnovabili;
- supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- pianificazione territoriale per l’energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- promozione dell’attività dell’Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell’oggetto dell’attività dell’Associazione;
O organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all’attività di cui ai precedenti
Per il migliore svolgimento della sua attività, l’Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini. L’Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai tini dell’oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa. É, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L’Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l’attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.
Nell’ambito dell’esercizio della Comunità energetica:
- ogni Socio Ordinario consumatore o auto-consumatore mantiene il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- la Comunità energetica, attraverso il proprio rappresentante legale, è soggetto referente ai sensi della normativa vigente ed è soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei
servizi energetici Spa;
- è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, senza alcun costo né
onere, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, tramite comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R.
Nello sviluppo, attuazione e gestione della Comunità energetica l’Associazione:
- ha la finalità prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri
associati ed alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- ha la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.
Art. 3 — REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER L’ENERGIA CONDIVISA.
Con deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, è approvato il Regolamento avente i contenuti di cui all’art. 32, co. 1, lett. c), Digs. n. 199/2021 e successive modifiche nonché del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7.12.2023, al quale gli associati e tutti i soggetti membri di una Configurazione per l’autoconsumo diffuso afferente alla Comunità energetica rinnovabile promossa e gestita dall’Associazione, sono tenuti ad aderire.
La ripartizione degli incentivi per l’energia condivisa (TIP), erogati dal GSE, disciplinata da tale Regolamento interno, avverrà comunque nel rispetto delle finalità riportate nel presente Statuto ed in conformità alle previsioni dell’art. 3 lettera “g” del D.M. n.414/2023 e dei relativi valori soglia espressi nell’allegato n. 1 del medesimo decreto. L’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice l3 dell’Allegato 1 DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell’energia effettivamente prodotta e dell’energia effettivamente consumata, riferita all’ultimo esercizio disponibile.
[rt. 4 — PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione; .b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
L’esercizio sociale sì chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
SOCI
Art. 5 – REQUISITI
La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che k imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale). Possono essere ammessi come Soci Ordinari dell’Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all’Art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e condividono gli scopi dell’Associazione.
I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell’Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:
- partecipare volontariamente all’Associazione
- essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali;
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
- essere titolari di punti di connessione;
- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, gestito dal GSE e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.
- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia
I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca c formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
LArt. 6 — QUALIFICA DI SOCIO
- fondatori: coloro che costituiscono l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l’iscrizione;
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nell’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttiva.
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell’associazione;
- a partecipare all’elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall’Associazione.
La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea. All’atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo — conseguente alla sua adesione all’Associazione.
Art. 7— USCLUSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttiva, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell’Assemblea. L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo. l considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti c/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l’integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.
ORGANI E AMMINISTRAZIONE
Art. 8 – ORGANI
Gli organi della COMUNI–FA’ ENERGETICA RINNOVABILE GAIOLE IN CHIANTI sono:
- l’Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
Art. 9 — CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall’Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni sino- all ‘ap provaz ione -del bilancio -riferito al -terzo es orcizio-in-caricar.e—pos sono -es s e re-r-icletti3-a nelle più-volte.
Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell’Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l’ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere, che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
Funzione del Presidente è di rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttiva e curare l’ordinato svolgimento dei lavori. Il presidente, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione successiva.
Il Consiglio Direttiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttiva è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall’Assemblea.
Art. 10 — ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il quarto mese per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida con qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza della metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto a un voto.
Art. 11— ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Pagina aggiornata il 18/06/2025