Catasto incendi boschivi

Con deliberazione della Giunta Comunale n.155 del 04/10/2012, l’Amministrazione Comunale ha adottato il “Catasto degli incendi boschivi” ai sensi della Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale Toscana” art. 70ter.

L’istituzione del catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi cadenze temporali differenti ovvero:

1. Vincoli ventennali:

  • Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive

2. Vncoli quindicennali:

  • Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.
  • Inoltre ai sensi dell’art. 76 comma 5 della L.R. 39/2000, sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

3. Vincoli decennali:

  • E’ vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente all’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.
  • In particolare ai sensi del comma 4 dell’art. 76 della L.R 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato, per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

4. Vincoli quinquennali:

  • Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco,  sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
  • Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
  • Inoltre ai sensi del comma 4 dell’art. 76 della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’art.70 bis, comma 2 della L.R. 39/2000

 

La Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” all’art.10 comma 2° prevede le seguenti attività: l’elenco dei soprassuoli interessati da incendio verrà esposto per trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni. Decorsi trenta giorni l’Ufficio competente valuterà le osservazioni presentate e approverà, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

ALLEGATI

Delibera G.C. n.155 del 04.10.2012

Elenco aree incluse nel catasto incendi al 2010

Determina n.24 del 04.10.2017

Elenco terreni percorsi dal fuoco (2016)

Determina n.28 del 03.10.2019

Determina n.29 del 07.11.2019

Elenco terreni percorsi dal fuoco 2017-2018

Determina n.14 del 22.08.2020

Elenco Terreni percorsi dal fuoco 2020

Determina n 18 del 21.10.2022

Elenco Terreni percorsi dal fuoco 2021

Determina n.21 del 27.09.23

Elenco terreni percorsi dal fuoco 2022

Pagina aggiornata il 06/11/2023

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