SUOLO PUBBLICO e SPAZIO PUBBLICO
Si definiscono SUOLO PUBBLICO O SPAZIO PUBBLICO le aree e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune; sono inoltre considerate pubbliche le aree destinate a mercati e le aree di proprietà privata, sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico. Per OCCUPAZIONE si intende la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici per una utilizzazione particolare che li sottrae all’uso generale della collettività.
Si distingue tra:
- occupazione permanente, di carattere stabile o di durata pari o superiore all’anno;
- occupazione temporanea, di durata inferiore all’anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica; sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune al commercio su aree pubbliche soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.
CONCESSIONE è l’atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l’occupazione di suolo o spazio pubblico.
CONCESSIONARIO è chi richiede ed ottiene l’occupazione e diventa titolare dell’atto di concessione.
Chi paga il canone
Il titolare di concessione di uno spazio od area pubblica e in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area occupata.
Documentazione da presentare
E’ necessario presentare domanda, dove devono essere indicati:
- per le persone fisiche e imprese individuali: le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale di chi richiede l’occupazione; per le società e gli enti: la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto;
- l’area, la strada o gli spazi pubblici che si chiede di poter occupare;
- la superficie in metri quadrati (o in metri lineari) dell’area che si chiede di poter occupare; la durata espressa in giorni e/o ore giornaliere e la frequenza dell’occupazione;
- l’uso particolare al quale è destinata l’area, il tipo di attività svolta, le strutture, i manufatti, i mezzi, ecc. con i quali si intende occupare;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
La domanda deve essere firmata e ad essa va apposta la marca da bollo del valore vigente.
A chi presentare la richiesta
L’occupazione di aree e spazi pubblici deve essere richiesta ai settori competenti per la specifica materia, i quali rilasciano preventivo atto di concessione.
Quanto si paga
La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- classificazione della località oggetto dell’occupazione
- entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore;
- durata dell’occupazione, espressa in giorni oppure ore/giorno;
- valore economico della disponibilità dell’area.
Quando si paga
Il concessionario, cioè chi richiede e ottiene l’atto di concessione, è tenuto al pagamento anticipato del canone, prima dell’inizio dell’occupazione sulla base della liquidazione di quanto dovuto da parte dell’Ufficio Tributi.
In particolare:
- per le occupazioni permanenti il titolare dell’atto di concessione deve versare il canone annuale in un’unica soluzione entro la scadenza indicata sul bollettino prestampato dal medesimo ufficio tributi;
- per le occupazioni temporanee il titolare dell’atto di concessione deve versare il canone in un’unica soluzione al momento del rilascio della concessione;
- gli operatori commerciali su area pubblica devono versare il canone il cui pagamento pagamento può essere effettuato: semestralmente (tariffa stabilita x presenze 1 semestre entro il 30giugno e tariffa x presenze 2 semestre entro il 31 dicembre) mensilmente importo tariffa da versarsi prima della data di ogni mercato.
- gli operatori commerciali su area pubblica non titolari di posteggio fisso, devono versare il canone corrispondente alle presenze il giorno stesso del mercato.
Per gli importi superiori a euro 516,46, , il canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, può essere versato in massimo quattro rate anticipate di uguale importo, con scadenze indicate nel corpo della autorizzazione/concessione.
Dove si paga
Il pagamento del canone cosap può essere effettuato mediante
- bollettino sul conto corrente postale n. 11775533 intestato a “Comune di Gaiole in Chianti – Cosap”.
- Su conto corrente bancario di Tesoreria IBAN IT 17 F 01030 71870 000000253564
Normativa di riferimento
- Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Cosap– approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/10/1998 e successive integrazioni e modificazioni
- D. Lgs. n. 446, artt. 52 e 63, del 15 dicembre 1997 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.
Pagina aggiornata il 06/11/2023