Le comunicazioni di attività edilizia libera sono disciplinate dall’art.136 L.R. 65/2014. In particolare senza alcuna comunicazione al Comune si possono eseguire opere di manutenzione ordinaria, interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche purché non prevedano realizzazione di rampe o ascensori esterni, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra riguardanti l’esercizio dell’attività agricola, installazione di serre temporanee e stagionali ancorate a terra e prive di opere murarie, installazioni per l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria.
Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio ma previa comunicazione di inizio lavori le seguenti opere di cui all’art.136 comma 2.
- manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 comma 2 della L.R. 65/2014, compresa l’apertura di porte compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio
- i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale
- le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell’ambito dell’attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo
- i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche
- le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere
- le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso
Nello specifico, nel caso dell’esecuzione delle opere indicate all’art. 136 comma 2 lett. a) a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater), la comunicazione (CILA) è corredata da una dichiarazione asseverata da un tecnico professionista con la quale certifica la conformità al regolamento urbanistico comunale e al regolamento edilizio dell’intervento.
Modalità di presentazione
Dovrà essere compilato il modello Unificato dalla Regione Toscana con allegata la documentazione ivi specificata e presentato allo sportello protocollo del Comune di Gaiole in Chianti.
N.B. La Regione Toscana con DGR n. 848 del 02/08/2021, ha provveduto ad approvare il Modulo Unico regionale per la presentazione della “Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus)”, per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.
Riferimenti normativi
- art. 136 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.
- art. 6 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380
Pagina aggiornata il 03/11/2023