La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
Acquisizione della cittadinanza
L’acquisizione della cittadinanza italiana è:
- automatica, verificandosi le condizioni previste dalla legge;
- subordinata a domanda dell’interessato, se sussistono determinati requisiti: per beneficio di legge, per matrimonio con cittadino italiano, per naturalizzazione.
Acquisizione automatica
L’acquisizione della cittadinanza italiana di ottiene automaticamente nei seguenti casi:
- filiazione: “ius sanguinis” o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
- nascita sul territorio italiano: “ius soli” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
- adozione durante la minore età della persona.
Acquisizione per beneficio di legge
La cittadinanza italiana si acquisisce per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell’Interno) nei seguenti casi:
- discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- nato sul territorio italiano e qui residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.
Acquisizione per matrimonio
La cittadinanza italiana si acquisisce per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell’interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
- residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio
- iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile
- assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale
Qualora l’interessato sia residente all’estero, il requisito del punto 1) è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.
In questo caso la domanda per l’acquisto della cittadinanza deve essere presentata all’Autorità consolare competente per il luogo di residenza.
I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Come presentare la domanda
Domanda al Ministro dell’Interno con marca da bollo da euro 14,62 (art. 5 DPR 26/10/1972 n. 642 e succ. modif.).
Alla domanda di cittadinanza deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno essere quindi autocertificati neanche da parte dei cittadini comunitari.
- estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con legalizzazione;
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza con legalizzazione;
- titolo di soggiorno;
- atto integrale di matrimonio;
- stato di famiglia;
- certificato storico di residenza;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
- ricevuta di versamento del contributo di euro 200,00;
- certificato di cittadinanza del coniuge
Gli atti dei punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali.
Gli atti dovranno anche essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
I rifugiati e gli apolidi, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
Dove presentare la domanda
- Residenti in Italia
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, trascorsi due anni di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio, può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell’Interno, tramite il Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’interessato.
Il predetto termine é ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell’adozione del provvedimento. - Residenti all’estero
Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.
Il predetto termine é ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Acquisizione per naturalizzazione
La cittadinanza italiana si acquisisce per naturalizzazione a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:
- dieci anni di residenza legale sul territorio italiano
- reddito sufficiente
- assenza di procedimenti penali a carico
- rinuncia alla cittadinanza d’origine (dove prevista)
Come presentare la domanda
Il modulo contenente il fac simile della domanda e l’elenco dei documenti occorrenti puo’ essere ritirato presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza ovvero presso l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura. La domanda deve essere indirizzata e presentata alla Prefettura competente.
ALLEGATI
Pagina aggiornata il 02/11/2023