L'attività ricettiva si caratterizza per la produzione e l'offerta al pubblico di strutture e servizi per l'ospitalità turistica, così come definita dalla normativa regionale vigente, L.R. 42/2000 e s.m.i. - Testo Unico del Turismo - e regolamento attuativo (i testi di legge sono reperibili in rete, per la normativa regionale è disponibile il sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/delibere/index.html ).
Le strutture ricettive e si suddividono in:
- strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici, di cui:
a) alberghi;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) campeggi;
d) villaggi turistici;
e) aree di sosta;
f) parchi di vacanza
- strutture ricettive extralberghiere, di cui:
-strutture ricettive extralberghiere per la ospitalità collettiva:
1) case per ferie;
2) ostelli per la gioventù;
3) rifugi alpini;
4) bivacchi fissi;
5) rifugi escursionistici;
- strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
1) esercizi di affittacamere,
2) case e appartamenti per vacanze;
3) residenze d'epoca;
- residence
Il Regolamento di Attuazione del Testo Unico del Turismo - DPGR 18/R/2001 e s.m.i. - stabilisce i requisiti delle strutture ricettive e i criteri per la loro eventuale classificazione.
La relativa modulistica è reperibile nell'apposita sezione di questo sito http://www.comune.gaiole.si.it/categoria/1-il-comune/il-comune/modulistica/turismo o sul portale AIDA http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/jsp/infocomuni/moduli.jsp.
AVVERTENZE
Si raccomanda di prendere visione della normativa anche al fine di adempiere a quanto dovuto nei confronti degli enti terzi coinvolti nel procedimento.
Si ricorda che prima dell’inizio dell’attività sono necessari, fra gli altri, i seguenti adempimenti:
- il titolare o il gestore della struttura ricettiva dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 42/2000 e smi (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e dal Regolamento di attuazione n.18R/2001e smi, afferenti alla comunicazione dei prezzi e servizi e statistica turistica, rivolgendosi alla Provincia di competenza;
- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente (con eccezione degli affittacamere non professionali) se non iscritti in precedenza;
- presentazione della SCIA per la prevenzione incendi (eventuale).
Si ricordano, inoltre, gli obblighi di comunicazione degli alloggiati all’Autorità di P.S., previsti dalla vigente normativa.
A questo proposito si avvertono i titolari delle attività ricettive e degli agriturismi che la Questura di Siena ha indicato alla pagina Carta Servizi http://questure.poliziadistato.it/Siena/articolo-6-539-38382-1.htm le nuove modalità di invio telematico sulle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, compresa la modulistica utile per assolvere l'onere di comunicazione previsto dall'art.109 TULPS in attuazione delle semplificazioni apportate dal DM Interno 07/01/2013 (pubblicato in G.U. n 14 DEL 17/01/2013) - vedasi anche in proposito la comunicazione allegata "alloggiati web" a firma del Questore di Siena.
Le strutture debbono pertanto seguire l'iter descritto.
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| Nome | Tipo di file | Dimensione | |
| Comunicazione alloggiati web Questura prot. 4323 del 23 04 2013.pdf | Acrobat pdf | 582.90 Kb |
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