La TARSU è la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si paga per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune direttamente mediante appalto a ditta appositamente incaricata.
Essa viene calcolata in base alla superficie dei locali occupati a prescindere dal numero di persone che li detengono.
Oltre a variare da Comune a Comune la TARSU cambia anche a seconda dell’uso cui l’immobile è destinato.
A CHI COMPETE IL PAGAMENTO:
Sono tenuti al pagamento della TARSU tutti coloro che occupano o detengono locali nel territorio comunale.
QUANDO LA TASSA NON E' DOVUTA:
La tassa non è dovuta se i locali sono in ristrutturazione o sono, anche momentaneamente, liberi, da cose, persone e allaccio ENEL, previa presentazione di denuncia.
Sono altresì escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni, le aree a verde.
La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso
(sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde e gli spazi di manovra delle aree commerciali).
ll soggetto passivo della tassa è chi occupa di fatto l’immobile, sia esso proprietario, usufruttuario, locatario ecc. , in quanto usufruisce in concreto del servizio comunale. Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico. Il soggetto passivo della tassa ha il dovere di presentare la denuncia, originaria o di variazione, presso l'ufficio Tributi entro i tempi e i termini previsti; è sulla base della denuncia effettuata che l'ufficio provvederà al calcolo della tassa.
L'oggetto della tassazione è l'immobile occupato o detenuto a qualsiasi titolo. Ovviamente la tassa cambia in base all'uso cui l'immobile è destinato (abitazione, negozio, ufficio ecc.)
DENUNCIA DELLA TASSA
Quando si ha a disposizione un immobile occorre presentare la dichiarazione di iscrizione. Alla stessa maniera, quando si lascia un immobile occorre presentare la dichiarazione di cessazione. Se si effettua un cambio di abitazione occorre presentare entrambe le dichiarazioni (cessazione ed iscrizione). Le variazioni all'applicazione della TARSU avvengono tramite istanza, presentata dal contribuente.
I contribuenti devono presentare al Comune di Gaiole in Chianti Ufficio Tributi , la denuncia originaria o di variazione dei locali o delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.
In mancanza di variazioni, la denuncia vale anche per gli anni successivi.
Le denunce originarie, di variazione o di cessazione devono essere presentate su moduli appositi messi a disposizione dal Comune, o anche in carta semplice.
La modulistica relativa è reperibile sul presente portale nella sezione modulistica-imposte e tasse -Nettezza Urbana
TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZA PER CESSAZIONE:
L'art. 64 del D.Lgs. 507/93 prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali.
Il comma 3 stabilisce che la CESSAZIONE IN CORSO DI ANNO dell'occupazione o detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
Il comma 4 stabilisce che, in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, (CESSAZIONE TARDIVA) il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero se la tassa sia stata pagata dal subentrante. Nel caso che non vi sia una tassazione a carico del subentrato, la denuncia di cessazione tardiva deve comunque essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.