Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività agricola (come definita dal citato art. 2135 C.C.) che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa (L.R. n.30/2003 e regolamento attuativo 46/R/2004; i testi di legge sono reperibili sul sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/delibere/index.html ).
Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla L.R. Toscana 30/2003 e s.m.i.:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali,sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale,ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.