PREMESSO
CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale n. 40 del 16/08/01, i Comuni facenti parte del Chianti Senese hanno individuato quale livello ottimale per la
gestione dei servizi in forma associata il territorio dei quattro Comuni di Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castellina in Chianti e Castelnuovo B.ga;
CHE il livello ottimale del “Chianti Senese” è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003;
CHE è possibile svolgere gestioni associate anche a cui partecipano solo alcuni degli enti parte del livello ottimale(subambiti);
Che l’art. 1, comma 2 della legge 65/1986 stabilische che i Comuni “possono gestire il servizio di polizia municipalenelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
Che ai sensi dell’art. 4 della legge 65/1986, i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire, tra l’altro, che l’ambito ordinario dell’attività sia quello del territorio dell’ente di appartenenza o dell’ente presso cui il personale sia stato comandato;
Che ai sensi dell’art. 5 della legge 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e il servizio di polizia stradale;