| Cos'è | Tutti i cittadini italiani e non, maggiorenni e di stato libero possono sposarsi. Per sposarsi, sia con rito civile che religioso, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi. |
| Dove rivolgersi | Ufficio Servizi Demografici |
| Quando | In orario di apertura al pubblico |
| Requisiti | Almeno uno degli sposi deve essere residente nel Comune di Gaiole |
| Cosa occorre |
- Per il matrimonio religioso, richiesta di pubblicazione del parroco o ministro del culto
- Se cittadini stranieri, Nulla Osta rilasciato dalle autorità consolari
- Marca da bollo di 10,33 Euro (2 marche in caso di sposi residenti in Comuni diversi)
- Documento di identità
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| Come |
- I futuri sposi presentano domanda all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza (se diversi, per tradizione, quello della sposa).
- La domanda può essere presentata anche da un incaricato speciale (art. 96 C.C.) per mezzo di scrittura privata o di procura redatta in forma pubblica.
- L’ufficio verifica la documentazione presentata.
- Redige il verbale di pubblicazione e l’atto da affiggere all’Albo Pretorio presso la sede del Municipio, Via Garibaldi, 4 per 8 giorni consecutivi
- Dopo 4 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, l’ufficio rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione con il quale si autorizza la celebrazione della cerimonia civile o religiosa.
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| Spese | 10,33 Euro per ogni marca da bollo (2 marche in caso di sposi residenti in Comuni diversi) |
| Tempi | su appuntamento |
| Validita' | 180 giorni dalla data di rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni |
| Responsabile del procedimento | Patrizio PIANIGIANI |
| Settore | Servizi per la Popolazione |
| Note | Per gli stranieri non residenti e non domiciliati in Italia, che sono esentati dalle pubblicazioni, occorre comunque effettuare, anche nello stesso giorno della cerimonia, il verbale negativo di pubblicazione. |
| Normativa di riferimento | D.P.R. n.396 del 3.11.2000 Codice Civile |