| Cos'è | È lo scioglimento di un matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario (religioso con efficacia civile). Può essere congiunto, qualora i due coniugi hanno raggiunto un accordo, o giudiziale quando l’accordo non c’è. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo 3 anni dalla data della prima udienza del procedimento di separazione. In entrambi i casi è possibile usufruire del gratuito patrocinio: non pagare le spese processuali ed essere assistiti da un avvocato d’ufficio. Il divorzio può essere chiesto quando si verifica uno dei seguenti casi: − Condanna dell’altro coniuge all’ergastolo o a pena detentiva superiore a 15 anni − Condanna dell’altro coniuge ai sensi degli artt.519, 521, 523, 524 e 564 C.P. ovvero per induzione, costituzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione − Condanna dell’altro coniuge a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio di un figlio o del coniuge − Condanna dell’altro coniuge per i delitti ci cui all’art.58 C.P., quando ricorra l’aggravante dell’art.583 C.P. ed ai sensi degli artt.570, 572 e 643 C.P. in danno del coniuge o di un figlio − Assoluzione dell’altro coniuge per i reati suddetti, quando il giudice competente a promuovere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili accerta la inidoneità del convenuto a mantenere e ricostituire la convivenza familiare. − Sia stata pronunziata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, oppure sia intervenuta separazione di fatto almeno due anni prima del 18.12.1970. − Nei casi predetti occorre che le separazioni si siano protratte per almeno 3 anni, ininterrottamente. |
| Dove rivolgersi | Se i coniugi risiedono a Gaiole: Tribunale Civile di Siena Via Rinaldo Franci, 26 53100 SIENA (SI) Tel. 0577-21341 Fax 0577-213620 tribunale.siena@giustizia.it |
| Quando | In orario di apertura al pubblico |
| Requisiti | Essere coniugati |
| Cosa occorre | Su indicazione del proprio legale occorre richiedere una documentazione che varia a seconda della tipologia del divorzio
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| Come |
- Ricevuta copia della sentenza passata in giudicato l’Ufficiale di Stato Civile annota il divorzio sull’atto del precedente matrimonio, da cui decorre la validità del divorzio.
- Esegue o fa eseguire le annotazioni a margine dell’atto di nascita degli interessati.
- Effettua le comunicazioni all’Anagrafe di residenza degli interessati
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| Spese | Secondo le tariffe professionali forensi |
| Tempi | immediatamente dalla ricezione della sentenza passata in giudicato per le competenze comunali
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| Validita' | Dalla data in cui l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di precedente matrimonio ha annotato la sentenza di divorzio sull’atto del matrimonio soggetto a scioglimento/cessazione degli effetti civili. |
| Responsabile del procedimento | Patrizio PIANIGIANI per le competenze comunali |
| Settore | Servizi per la Popolazione |
| Note | A differenza della separazione, il divorzio non produce effetti immediati dopo la sentenza, ma solo dopo la sua annotazione sull’atto di matrimonio. |
| Normativa di riferimento | D.P.R. n.396 del 3.11.2000 Codice Civile Codice Penale |