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September 9, 2010, 4:15 pm
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Il Comune
Guida ai servizi
ComuneWeb - Servizi Comunali
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 735 della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007
Pubblicazione incarichi esterni ai sensi della L. 244/2007
Adempimenti in materia di personale
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> ID Scheda: 25
angoloSEPARAZIONEangolo
Cos'èÈ l’atto pubblico con cui si mette fine al matrimonio. Può essere:
CONSENSUALE, richiesta dai coniugi che hanno raggiunto un accordo su separazione, affidamento e mantenimento dei figli minori e sulla separazione dei beni.
Giudiziale, richiesta dai coniugi che non hanno raggiunto un accordo tra loro.
Dove rivolgersiSe i coniugi risiedono a Gaiole: Cancelleria del Tribunale Civile di Siena Via Rinaldo Franci, 26 53100 SIENA (SI) Tel. 0577-21341 Fax 0577-213620 tribunale.siena@giustizia.it
QuandoIn orario di apertura al pubblico
RequisitiEssere coniugati
Cosa occorre
  • Domanda di ricorso in bollo
  • estratto dell’atto di matrimonio
  • certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in bollo
  • In caso di separazione giudiziale, l’assistenza di un legale: per chi ha reddito inferiore a circa 7.000 Euro l’anno, esiste la possibilità di chiedere l’esenzione dalle spese processuali
Come
  1. Se la separazione è consensuale, i coniugi presentano al Tribunale competente l’istanza di separazione. Non è necessario un avvocato.
  2. Se la separazione è giudiziale, i coniugi si rivolgono ad un avvocato che presenta al Tribunale la documentazione.
  3. Il giudice tenterà di trovare un soluzione tra le parti. In caso di mancata riconciliazione viene avviato un processo davanti al giudice istruttore. Ogni parte è assistita dal proprio avvocato.
  4. Ottenuta una sentenza di separazione e non vi sia più coabitazione, i coniugi devono comunicare all'Ufficio Servizi Demografici che il nucleo familiare è diviso.
  5. Gli eventuali figli verranno iscritti nello stato di famiglia del genitore con il quale convivono.
  6. Il Tribunale invia copia del provvedimento per le annotazioni al comune di matrimonio.
SpeseSecondo le tariffe professionali forensi
Tempiimmediatamente dalla data di comunicazione della sentenza per le annotazioni di competenza comunale.
Responsabile del procedimentoPatrizio Pianigiani - per le competenze comunali
SettoreServizi per la Popolazione
NoteNell’ordinamento italiano la separazione non è uno stato civile: l’Ufficiale di Stato Civile non comunica l’avvenuta annotazione di separazione all’Ufficiale d’Anagrafe. In pratica, nel nostro ordinamento il cittadino passa dallo status di coniugato a quello di divorziato.
Normativa di riferimentoD.P.R. n.396 del 3.11.2000 Codice Civile
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